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Caos notturno? Leggete la Settimana Enigmistica
Rebus irrisolto, quello della polemica per le notti rumorose in centro. Sotto accusa sono finiti i gestori. Che però ricevono un aiuto inatteso
Quando la fantasia precede la realtà.
Gli ultimi ad essere colpiti sono stati quelli di Via Petroni, Non parliamo dei residenti infastiditi (eufemismo) dal caos notturno provocato dagli avventori dei locali, ma dai proprietari e gestori stessi, accusati per il cattivo o mancato controllo dell’attività di strada che procura lo sforamento in decibel. Con tanto di inchiesta penale, perché – si legge nell’ordinanza – i gestori dei locali avevano l’’«obbligo di impedire gli schiamazzi e i rumori degli avventori che erano tali da incidere sulla pubblica tranquillità».
Curiosamente, negli stessi giorni del provvedimento, “La Settimana Enigmistica”- occorre spiegare che cosa sia – pubblica nella sua consueta rubrica “Se voi foste il giudice” questo tema e questo quesito.
«Ogni anno, al giungere della primavera, per gli abitanti di Via Verdi si presenta puntuale un problema: ogni sera i numerosi locali presenti in quella strada si affollavano di giovani che si intrattenevano rumorosamente all’esterno di essi con risate e schiamazzi, rendendo quasi impossibile il riposo notturno dei residenti. Questi invitarono i gestori dei locali a far cessare gli schiamazzi, ma senza ottenere risultati concreti, cosicché si rivolsero alla pubblica autorità. In seguito agli accertamenti eseguiti dagli organi competenti, fu avviato un procedimento penale nei confronti degli esercenti dei ritrovi più rumorosi, accusati del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
“Il gestore di un locale notturno – affermò la pubblica accusa – è tenuto a garantire che l’esercizio della propria attività avvenga nel pieno rispetto della pubblica quieta e, in particolare, che gli avventori non si lascino andare a schiamazzi obiettivamente intollerabili per i residenti della zona. Nel caso in esame, gli imputati nulla hanno fatto per impedire o almeno ridurre il disturbo della quiete pubblica e pertanto meritano di essere accusati”.
“Il reato richiamato dalla pubblica accusa – ribatté il difensore degli imputati – non riguarda il caso in esame. E’ stato infatti accertato che le molestie rumorose per i residenti non provengono dall’interno dei locali dei miei assistiti», ove anche la musica è contenuta nei limiti del volume prescritto dalla legge, bensì dall’esterno degli stessi, dove gli avventori sono soliti trattenersi anche fino alle prime luci dell’alba. Quanto avviene al di fuori dei ritrovi e sulla pubblica strada sfugge evidentemente al controllo e alla possibilità di intervento dei miei rappresentati, i quali conseguentemente meritano di essere prosciolti dall’accusa loro mossa”.
Se voi foste stato il giudice, a chi avreste dato ragione?».
Fra un cruciverba e un rebus, ecco la risposta, poche pagine più avanti.
«I gestori dei locali furono assolti. La Corte di Cassazione ritenne infatti che non risponde del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone il gestore del locale che abbia esercitato correttamente i poteri di controllo e, malgrado ciò, non sia riuscito a impedire gli schiamazzi avvenuti all’interno del suo esercizio commerciale. In questa ipotesi, infatti, il gestore non aveva alcun potere per impedire siffatti schiamazzi sulla pubblica via o almeno per persuadere i soggetti a tenere un tono di voce più moderato, essendo egli sfornito di qualsiasi potere coercitivo in caso di rifiuto (Sentenza del 2014. Studio Avvocato Gagliardi».
Franco Montorro
20 gennaio 2017